Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 07/08/2001

(G. U. n. 209 del 08-09-2001) Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.

Il Dirigente Generale del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione – TMA

-Vista la Legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

- Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

- Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

-Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

-Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;

- Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/1 dell'annesso sopra richiamato;

- Vista la sezione A-V/1 del codice STCW'95, relativa all'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di navi;

- Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1991, riguardanti rispettivamente i corsi di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per:

1) navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

2) navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

3) navi petroliere; Tenuto conto che i programmi dei corsi di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere emanati con i decreti mi- nisteriali 18 luglio 1991 sopra citati risultano conformi alle disposizioni emanate dalla convenzione STCW'95; Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Decreta:

Art. 1. Finalità e durata

1. È istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere diretto a soddisfare i requisiti dell'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di nave, in conformità all'annesso della convenzione STCW'95 sezione A-V/1 del codice.

2. Il corso della durata non inferiore a trentacinque ore è articolato in cinque giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui al capitolo V della sezione A-V/l del codice STCW.

Art. 2. Frequenza del corso: obblighi e deroghe

1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere è obbligatorio per il personale marittimo di coperta e di macchina addetto a specifiche attività e responsabilità riguardanti carico e ai relativi impianti del carico a bordo.

2. È dispensato dall'obbligo di frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere il personale marittimo di coperta e di macchina che sia stato imbarcato per almeno tre mesi consecutivi, sulle navi medesime nell'ultimo anno di navigazione risultante dal libretto di navigazione.

3. La frequenza del corso può essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi petroliere o su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti o prodotti chimici di stazza lorda non inferiore alle tremila tonnellate, a condizione che la durata di ogni viaggio della nave impiegata durante il periodo di tirocinio non superi le settandue ore e che le caratteristiche operative della nave, il numero dei viaggi, con almeno quattro o cinque approdi nel mese, ed operazioni di carico e discarica effettuate durante il detto tirocinio, permettano lo stesso grado di conoscenza ed esperienza prevista dal corso stesso. Il tirocinio dovrà essere effettuato alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.

4. Il personale marittimo di coperta e macchina, di cui ai commi 1, 2 e 3, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.

5. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unità, anche provenienti da Stati esteri.

6. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere, i marittimi già in possesso di un certificato di familiarizzazione rilasciato per una qualunque tipologia di nave, a norma della STCW'78, purchè rispondente ai requisiti previsti dal comma 2) del presente articolo.

Art. 3. Organizzazione del corso

1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A) al presente Decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B) al presente Decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente Decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C) al presente Decreto.

Art. 4. Prova d'esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo e/o i metodi di valutazione dei candidati affinchè sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che supera l'esame è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D) del presente Decreto.

Art. 5. Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo

1. L'attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere ha validità quinquennale.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la validità dell'attestato è automaticamente rinnovata per altri cinque anni al marittimo che ha navigato su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici e su navi petroliere per almeno un anno nel quinquennio di validità dell'attestato medesimo.

3. Al marittimo che sia stato dispensato dalla frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere di cui all'art. 2, comma 2 e 3, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato

E) del presente Decreto.

4. Sul libretto di navigazione dei marittimi in possesso degli attestati del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere è annotato il superamento dell'esame del corso o la dispensa dallo stesso.

5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il marittimo è tenuto a frequentare un corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.

6. I decreti ministeriali del 18 luglio 1991, riguardanti rispettivamente il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi-petroliere della durata non inferiore a quindici ore, il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a quindici ore e il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore sono abrogati.

7. Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2001 Il dirigente generale: Noto Allegato A (Art. 3, comma 1) Profilo e programma del corso "Familiarizzazione alla tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere". Programma e durata del corso. Le tabelle che seguono elencano le competenze e le aree di conoscenza e comprensione, nonchè le ore totali stimate richieste per le conferenze ed esercitazioni pratiche. Conoscenza, comprensione e competenza Conferenze, dimostrazioni e lavoro pratico

1. Principi generali:

1.1 Tipi di gas trasportati pericoli associati al maneggio dei gas più frequentemente trasportati: descrizione generale degli impianti per il trasporto del carico; caratteristiche strutturali di sicurezza di una nave adibita al trasporto di gas liquefatti e requisiti particolari 8

1.2 Cenni sulla volatilità dei| prodotti chimici; infiammabilità; temperatura di infiammabilità e di autoaccensione; limiti di infiammabilità e loro controllo; 8

1.3 Cenni sulla volatilità del grezzo e dei prodotti petroliferi; infiammabilità temperatura di infiammabilità e di autoaccensione; limiti di infiammabilità e loro controllo; 8

2. Prevenzione degli incendi e lotta antincendio:

2.1 procedure di emergenza antincendio a bordo delle navi e sui terminali, fonti di agnizione, prevenzione degli incendi e delle esplosioni, controlli delle restrizioni per fumare e per cucinare, metodi di lotta antincendio; impianti antincendio fissi e mobili 4

3. Pericoli per la salute e protezione personale:

7.1 Nel trattamento di carichi di gas liquefatti pericoli di contatto con la pelle ed inalazione dei vapori del carico o di gas inerte, tipi di antidoti e loro effetti, uso corretto degli indumenti protettivi e dell'autoprotettore, dei rianimatori e dell'equipaggiamento| di salvataggio 7 e dei corredi di sfuggita: ingresso in compartimenti chiusi;

7.2 Nel trattamento di carichi chimici: pericoli da contatto con la pelle, inalazione e ingestione accidentali del carico, assenza di ossigeno nei locali chiusi con particolare riferimento al sistema| di inertizzazione, proprietà tossiche dei carichi trasportati, accesso nei locali chiusi, utilizzo degli analizzatori relativi, condizioni per l'accesso per lavori nei locali chiusi, salvataggio da locali chiusi, primo intervento di pronto soccorso; 7

7.3 Nel trattamento di carichi di prodotti petroliferi: pericoli da contatto con la pelle, inalazione e ingestione accidentali del carico, assenza di ossigeno nei locali chiusi con particolare riferimento al sistema di inertizzazione, accesso nei locali chiusi, utilizzo degli analizzatori relativi, condizioni per l'accesso per lavori nei locali chiusi, salvataggio da locali chiusi. 7

 

Pagina 1/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional